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CESSIONE DEL CREDITO: SOLO IL CEDENTE PUÒ EMETTERE LA NOTA DI VARIAZIONE IVA
La sentenza della Corte di giustizia UE (causa C-233/25) chiarisce che, in caso di cessione del credito, il cessionario non può emettere la nota di variazione IVA nei confronti del debitore originario per mancato pagamento. Questo compito resta esclusivamente in capo al cedente, anche dopo la cessione. La decisione rafforza un orientamento già consolidato a livello nazionale: solo il soggetto che ha originariamente effettuato l’operazione può rettificare l’IVA in caso di inso

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