BANCAROTTA SEMPLICE O FRAUDOLENTA? LA CASSAZIONE CHIARISCE I CONFINI TRA I DUE REATI
- Coservice S.r.l.s.
- 12 mag
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Con la sentenza n. 15182 del 2025, la Corte di cassazione ha fornito un importante chiarimento in materia di diritto fallimentare, distinguendo le ipotesi in cui si configura il reato di bancarotta semplice da quelle che danno invece luogo al più grave reato di bancarotta fraudolenta.
Secondo i giudici di legittimità, la bancarotta semplice si verifica quando l’impoverimento del patrimonio aziendale è conseguenza di operazioni rischiose compiute nell’interesse dell’impresa, ovvero azioni dettate da scelte imprenditoriali azzardate ma non maliziose. Tali comportamenti, pur imprudenti o negligenti, rientrano nella sfera di gestione dell’imprenditore e non implicano un intento doloso.
Diversamente, si configura bancarotta fraudolenta quando le stesse operazioni di sorte sono realizzate per interessi personali dell’imprenditore o a vantaggio di soggetti terzi estranei all’attività d’impresa. In questo caso, secondo la Corte, si ha un maggiore disvalore penale per via dell’intenzionalità e dell’abuso delle risorse aziendali, con danno diretto per i creditori.
Il pronunciamento ribadisce la centralità dell'elemento soggettivo nella qualificazione della fattispecie penale: ciò che distingue le due forme di bancarotta non è solo l’esito delle operazioni, ma la finalità perseguita e la consapevolezza del danno arrecato. La bancarotta semplice, disciplinata dall’art. 217 della Legge fallimentare, implica condotte meno gravi, mentre quella fraudolenta è più severamente punita per il suo carattere doloso.
FONTE: ITALIAOGGI

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