In materia di redditi d'impresa, i canoni di locazione devono essere considerati conseguiti alla data di maturazione, secondo l’art. 109 co. 2 lett. b) del TUIR.
La Cassazione chiarisce che, fino a un'eventuale risoluzione del contratto, tali canoni sono qualificati come componenti positivi imponibili, indipendentemente dall'effettiva percezione del pagamento, poiché la loro esistenza e ammontare sono certi.
FONTE: EUTEKNE

Comments