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CON PATRIMONIO INSUFFICIENTE O ASSENTE LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E' INAMMISSIBILE

11 feb 2025
Tempo di lettura: 1 min

Il Tribunale di Milano (sentenza del 10 ottobre 2024) ha chiarito che l’apertura della procedura di liquidazione controllata richiede la presenza di uno stato di sovraindebitamento e di un attivo disponibile, già esistente o acquisibile anche tramite azioni giudiziarie, per soddisfare i creditori (art. 268 co. 3 del DLgs. 14/2019).

In assenza di attivo, la domanda di apertura della procedura risulta inammissibile, poiché mancherebbe l’utilità della stessa, trasformandola in un mero aggravio di spese. Se il patrimonio è insufficiente a coprire le sole spese procedurali, il debito può essere gestito tramite esdebitazione (art. 283 DLgs. 14/2019), che rappresenta una soluzione più adeguata. Tuttavia, alcune posizioni giurisprudenziali ritengono ammissibile la procedura anche con un attivo minimo.


FONTE: EUTEKNE



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