top of page

CON PATRIMONIO INSUFFICIENTE O ASSENTE LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E' INAMMISSIBILE

Il Tribunale di Milano (sentenza del 10 ottobre 2024) ha chiarito che l’apertura della procedura di liquidazione controllata richiede la presenza di uno stato di sovraindebitamento e di un attivo disponibile, già esistente o acquisibile anche tramite azioni giudiziarie, per soddisfare i creditori (art. 268 co. 3 del DLgs. 14/2019).

In assenza di attivo, la domanda di apertura della procedura risulta inammissibile, poiché mancherebbe l’utilità della stessa, trasformandola in un mero aggravio di spese. Se il patrimonio è insufficiente a coprire le sole spese procedurali, il debito può essere gestito tramite esdebitazione (art. 283 DLgs. 14/2019), che rappresenta una soluzione più adeguata. Tuttavia, alcune posizioni giurisprudenziali ritengono ammissibile la procedura anche con un attivo minimo.


FONTE: EUTEKNE



Commenti


Non puoi più commentare questo post. Contatta il proprietario del sito per avere più informazioni.
bottom of page