Secondo la risposta a interpello n. 13 del 28 gennaio 2025, le prestazioni di supporto alla trasformazione IT fornite da una società italiana a una società egiziana rientrano nella categoria delle "management fees".
Di conseguenza, i pagamenti:
Non seguono la regola territoriale dell’art. 22 della Convenzione Italia-Egitto, che prevede l’imposizione solo nello Stato di residenza del percipiente.
Non rientrano nella disciplina dell’art. 7, che limita l’imposizione al solo Stato di residenza in assenza di una stabile organizzazione in Egitto (circostanza verificata nel caso specifico).
Sono soggetti a tassazione in entrambi gli Stati.
Pertanto, la società italiana può scomputare dall’IRES l’imposta pagata in Egitto, in quanto definitiva, ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
FONTE: IL SOLE 24 ORE

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