CRISI D'IMPRESA: MISURE CAUTELARI ESTENDIBILI ANCHE AI GARANTI
- Coservice S.r.l.s.
- 15 apr
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Nel contesto della composizione negoziata della crisi d’impresa, il Tribunale di Milano (sentenza dell’8 febbraio 2025) ha chiarito che le misure cautelari possono essere estese anche ai garanti dell’impresa, inclusi i soci che abbiano messo a disposizione il proprio patrimonio per sostenere il piano di risanamento. Tuttavia, questa estensione non è automatica: il tribunale deve verificare attentamente il bilanciamento tra l'interesse della società nel preservare le garanzie offerte e l’interesse dei creditori a non vedere compromesse le proprie pretese.
Le misure possono essere concesse solo quando vi è una fondata previsione che il patrimonio dei garanti rimanga stabile e non venga alterato durante le trattative. È inoltre necessario che siano soddisfatti i requisiti generali per la concessione delle misure cautelari: il fumus boni iuris (la verosimiglianza del diritto vantato) e il periculum in mora (il rischio di un danno grave e irreparabile in caso di ritardo).
È richiesto quindi che vi sia una situazione di pre-crisi, crisi o insolvenza reversibile, un obiettivo di risanamento credibile e il rischio concreto che il patrimonio dell’impresa o dei garanti venga aggredito. Nonostante questo riconoscimento, i garanti non hanno legittimazione diretta per richiedere tali misure: solo l’impresa può agire per la loro concessione.
FONTE: EUTEKNE

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