Nella composizione negoziata della crisi, non è consentita la falcidia dei tributi locali, come confermato dalla Corte dei Conti, Sezione Lombardia, nella deliberazione 256/2024/PAR del 24 dicembre 2024. Questa esclusione è prevista dalla normativa vigente.
Lo stesso principio si applica al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis del DLgs. 14/2019). Inoltre, i tributi locali non rientrano nella transazione fiscale prevista per l’accordo di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo (artt. 63 e 88 del DLgs. 14/2019), che riguardano solo crediti erariali e contributivi. Tuttavia, i tributi locali possono essere ristrutturati secondo le regole generali di queste procedure.
Un intervento legislativo è auspicato per includere i tributi locali (e i relativi accessori) nel perimetro della transazione fiscale, come già previsto dall’art. 9 co. 1 lett. a) della L. 111/2023.
FONTE: IL SOLE 24 ORE

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