Dal 17 gennaio 2025 sono in vigore le modifiche riguardanti il trasporto e la spedizione di denaro contante in entrata o uscita dall’Italia, introdotte dal DLgs. 211/2024 in attuazione del Regolamento UE 2018/1672, che aggiornano il DLgs. 195/2008.
Secondo l’art. 3 co. 1 del DLgs. 195/2008, chi trasporta denaro contante pari o superiore a 10.000 euro deve dichiararlo all’Agenzia delle Dogane. La nuova normativa aggiunge l’obbligo di mettere il contante a disposizione per i controlli, specificando che la dichiarazione non è valida in caso di informazioni inesatte, incomplete o se il contante non è disponibile per il controllo.
È inoltre introdotto l’istituto del "trattenimento temporaneo" del denaro contante (art. 3-bis). L’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza possono trattenere il denaro se gli obblighi di dichiarazione non sono rispettati o se ci sono sospetti che il contante, indipendentemente dall’importo, sia legato ad attività illecite.
FONTE: EUTEKNE

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