Il Ddl. di bilancio 2025 prevede l’introduzione dal 2025 di un esonero contributivo parziale sulla quota IVS a carico della lavoratrice per le seguenti categorie:
- lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico);
- lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.
Le lavoratrici devono essere madri:
- di due o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Tale condizione vale solo per gli anni 2025 e 2026;
- di tre o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Tale condizione opera a partire dal 2027. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero parziale non spetterebbe alle lavoratrici beneficiarie dell’agevolazione introdotta dall’art. 1 co. 180 della L. 213/2023. Per l’accesso è necessario, inoltre, che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua.
Per l’ufficialità si resta in attesa della conversione del Ddl. Bilancio.
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