In merito agli obblighi di versamento della contribuzione Enasarco, si ricorda che l’art. 7 L. 12/73 stabilisce << il preponente è responsabile del pagamento dei contributi per la parte a carico dell’agente >>. Il contenuto di questo articolo è altresì conforme a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento Enasarco secondo cui << l’obbligo di pagamento dei contributi... è a totale carico del preponente, il quale è esclusivo responsabile anche per la parte a carico dell’agente >>.
In altri termini, Enasarco ha titolo per richiedere il pagamento integrale dei contributi al solo preponente, il quale ha diritto a trattenere la parte di questi a carico dell’agente di commercio, ma “solo all’atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi”.
Quanto detto è confermato dalla sentenza n. 4226 del 13/02/2019 della Corte Suprema di Cassazione. Il caso di specie tratta la mancata iscrizione ed il conseguente omesso versamento dei contributi previdenziali presso l’Enasarco, con l’Ente previdenziale che ha successivamente recuperato dalla mandante tutti i contributi omessi, sia per la quota di pertinenza della preponente sia quella a carico dell’agente. La mandante, a questo punto, agisce in giudizio verso l’agente di commercio per ottenere la restituzione della quota parte dei contributi a carico di quest’ultimo. Secondo la Cassazione, invece, quest’ultima perde il diritto di recuperare i contributi previdenziali a carico dell’agente se non effettua la relativa trattenuta contestualmente al pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi.
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