L'art. 1 co. 219 - 220 della L. 207/2024 prevede dal 2025 un esonero parziale della quota IVS a carico della lavoratrice, madre di due o più figli, di tipo:
- dipendente (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico);
- autonoma che percepisce almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.
Tale esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.
Viceversa dal 2027, per lavoratrici madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
I requisiti per poter accedere all'agevolazione in commento è il possesso di una retribuzione o di un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000,00 euro su base annua. Per gli anni 2025 e 2026, la decontribuzione parziale non spetta alle lavoratrici beneficiarie della decontribuzione totale prevista dall’art. 1 co. 180 della L. 213/2023.
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