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FRINGE BENEFIT: NIENTE DETRAZIONE IRPEF PER CHI RICEVE IL RIMBORSO MUTUO DAL DATORE DI LAVORO

Nella guida aggiornata alle agevolazioni fiscali pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, si chiarisce che i dipendenti che nel 2024 hanno ricevuto dal proprio datore di lavoro, come fringe benefit non tassabile, il rimborso degli interessi del mutuo sulla prima casa, non potranno fruire della relativa detrazione fiscale in dichiarazione.

La guida, pensata come supporto operativo per CAF, professionisti e uffici dell’Agenzia ai fini dell’assistenza e del controllo documentale (art. 36-ter del DPR 600/73), ribadisce quanto già indicato nella circolare 5/E/2024: la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto, per quest’anno, la non imponibilità fino a 1.000 euro dei rimborsi per interessi sul mutuo prima casa. Tuttavia, tale beneficio esclude la possibilità di detrarre gli stessi interessi in sede di dichiarazione dei redditi.


FONTE: IL SOLE 24 ORE


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