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GLI EFFETTI DELLA MANCATA ISCRIZIONE AL VIES

Immagine del redattore: Coservice S.r.l.s.Coservice S.r.l.s.

Per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi dell’archivio VIES (VAT information exchange system). Tale iscrizione costituisce condizione sostanziale per l’applicazione del regime di non imponibilità Iva delle cessioni intracomunitarie.

Sono obbligati all’iscrizione in commento i soggetti passivi che:

  • Intendono effettuare acquisti e cessioni intracomunitarie di beni (artt. 38 e 41 DL 331/93);

  • Intendono fornire prestazioni di servizi intracomunitarie rilevanti ai fini iva nel paese di destinazione (art. 7-ter DPR 633/72) o ricevere prestazioni di servizi intracomunitarie;

  • Non residenti in Italia ma identificati direttamente o mediante rappresentante fiscale;

  • Soggetti al regime di vantaggio (art. 27 DL 98/2011) o al regime forfettario (art. 1, co. 54-89, L. n. 190/2014) che intendono effettuare acquisti intracomunitari di beni o servizi;

  • Produttori agricoli in regime di esonero (art. 36, co. 6 DPR 633/72), nonché gli enti non commerciali non identificati ai fini Iva che, nell’anno solare precedente, abbiano effettuato acquisti intracomunitari in misura superiore alla soglia di € 1.000 ovvero abbiano optato per l’applicazione dell’imposta in Italia ai sensi dell’art. 38, co. 5, lett. c) e 6 del DL 331/93.

La domanda di iscrizione può essere presentata contestualmente alla domanda di inizio attività (barrando un’apposita casella nel modulo di inizio attività ai fini Iva) oppure con pratica assestante. L’iscrizione al registro VIES può essere effettuata esclusivamente per via telematica ed ha effetto immediato.

Nel caso in cui il contribuente effettui operazioni di cessione intracomunitarie senza essere iscritto nell’archivio VIES, egli perde la sua soggettività attiva e passiva ai fini Iva. Infatti, come specificato nella risposta a interpello n. 230 del 01/03/2023, se il cessionario non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione, l’operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ai fini Iva, con la conseguenza che questa dovrà essere assoggettata ad Iva in Italia con l’applicazione dell’aliquota interna, da individuarsi in relazione alla tipologia di bene ceduto.



 
 
 

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