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IL BENEFICIO DELL'IRES PREMIALE 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un beneficio consistente in una riduzione dell’aliquota Ires 2025 dal 24% al 20% qualora siano rispettati contemporaneamente i seguenti requisiti:

1) Accantonamento a riserva di almeno l’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31/12/2024.

2) Un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato, e comunque non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio 2023, deve essere destinata a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, appartenenti alle categorie degli investimenti 4.0 e 5.0 (allegati A e B L. 232/2016 nonché all’art. 38 del DL 19/2024).

3) Tali investimenti devono essere avviati dal 01.1.2025 e conclusi entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.

4) Gli investimenti devono essere di ammontare non inferiore nel minimo a 20.000 euro.

5) Nel 2025 il numero di unità lavorative per anno non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente e siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale di almeno 1% del numero di lavoratori mediamente occupati nel 2024, e comunque non inferiore ad una unità con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

6) L’impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nell’esercizio 2024 o 2025.

Dall’agevolazione in commento sono escluse:

- Società ed enti in liquidazione ordinaria;

- Società ed enti assoggettati a procedure concorsuali nel 2025;

- Società ed enti che determinano il proprio imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfettari.

Questa riduzione di aliquota Ires non rileva sulla determinazione degli acconti dovuti per il 2026 i quali, pertanto, dovranno essere calcolati senza l’applicazione del beneficio in commento.

Le imprese beneficiarie dell’agevolazione vi decadono qualora la quota id utile accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2024, o se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinate a strutture produttive localizzate all’estero, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’intervento.

In ipotesi di trasparenza fiscale, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.



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