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IMPOSTA ESTERA DETRAIBILE

Immagine del redattore: Coservice S.r.l.s.Coservice S.r.l.s.

Secondo la sentenza della Cassazione n. 24205 del 9 settembre 2024, il credito per le imposte pagate all'estero spetta indipendentemente dal fatto che la dichiarazione dei redditi sia stata presentata in Italia o che il reddito di fonte estera non sia stato indicato, purché la dichiarazione sia stata validamente presentata. Questo diritto è tutelato dal Trattato bilaterale contro le doppie imposizioni stipulato con l'altro Stato, che limita la potestà fiscale italiana.

In presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, dunque, si deve superare quanto previsto dall'articolo 165, comma 8, del TUIR, che invece stabilisce una preclusione al credito in caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione incompleta rispetto ai redditi esteri.



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