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IMPRENDITORE AGRICOLO E REGIME FORFETARIO: AMMESSA L’APPLICAZIONE PER LE ATTIVITÀ CONNESSE DI SERVIZI

Il regime forfetario previsto dall’art. 1, commi 54 e seguenti, della L. 190/2014 è riservato alle persone fisiche che producono redditi d’impresa o di lavoro autonomo, purché non aderiscano ad altri regimi speciali IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito (art. 1, comma 57, lettera a), L. 190/2014).Nel caso dell’imprenditore agricolo che svolge sia attività di coltivazione del fondo (da cui deriva reddito agrario, ex art. 32 del TUIR) sia attività agricola connessa di prestazione di servizi (reddito d’impresa, ex art. 2135, comma 3, c.c.), è possibile applicare il regime forfetario per la seconda attività, purché:

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