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INSINUAZIONE ULTRATARDIVA DEL CREDITO PER RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO

La Cassazione, con la sentenza 20.2.2025 n. 4476, ha chiarito che, per l'ammissione dei crediti al passivo fallimentare, un creditore che presenta una domanda ultratardiva deve dimostrare non solo la causa esterna che ha impedito la sua tempestiva attivazione, ma anche un ulteriore motivo che giustifichi il ritardo successivo alla cessazione dell'impedimento. Il creditore non può attendere il termine di dodici mesi una volta superato l’ostacolo, ma deve attivarsi in tempi ragionevoli, rispettando il principio della durata ragionevole del procedimento.

Inoltre, la Corte ha precisato che il provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico non ha natura costitutiva del credito: esso si limita ad accertare la perdita di un requisito già previsto dalla legge. Il diritto alla restituzione dell’indebito nasce nel momento in cui il finanziamento è stato erogato e non con l’emanazione del provvedimento di revoca, bensì quando l’amministrazione ha acquisito conoscenza della situazione indebita.


FONTE: EUTEKNE



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