Per dedurre i costi e detrarre l’iva sugli acquisti, è necessario rispettare il principio d’inerenza dei costi.
Questo principio, che non ha una definizione ben precisa all’interno della normativa, stabilisce che i costi sostenuti dall’impresa sono deducibili dal reddito imponibile (e detraibile la relativa iva) solo se pertinenti all’esercizio dell’impresa. Esemplificando, l’acquisto da parte di un'impresa edile di una lavatrice per uso personale di uno dei soci, non è legata allo svolgimento dell’attività imprenditoriale dell’azienda e, pertanto, non inerente con conseguente indeducibilità del costo e indetraibilità dell’iva.
La prova dell’inerenza - ovvero dell’esistenza, della natura e della destinazione della spesa alla produzione aziendale – grava sull’imprenditore, come ribadito in diverse occasioni dalla Cassazione (Cass. n. 344 del 20 ottobre 2020, Cass. n. 35568 del 2 dicembre 2022).
Quello che ci chiediamo è se la fattura è un documento sufficiente per rispettare tale onere.
Ci aiuta a fare chiarezza la sentenza della Corte di Cassazione n. 21732 del 29/07/2021, la quale ha chiarito come la fattura deve indicare, tra l’altro, la “natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione” al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza del diritto alla detrazione iva e deduzione del costo. Nonostante ciò, neanche la fattura regolarmente compilata rappresenta prova inconfutabile dell’esistenza dell’operazione effettuata, ma solo elemento tale da consentire le verifiche del caso da parte dell’Amministrazione finanziaria. Dall’altro lato, l’inosservanza degli obblighi formali di redazione della fattura non comporta l’automatica indetraibilità dell’Iva e indeducibilità del costo: ad esempio, una fattura con descrizione generica preclude l’inerenza del costo salvo che non sia esibita documentazione a supporto che consenta all’Ufficio di verificare natura, qualità e quantità dei beni o servizi acquistati (Cassazione n. 23384/2017). La generica indicazione in fattura (ad esempio di “consulenza amministrativa e commerciale”) che non riporta l’attività svolta e mancante di documenti aventi data certa dai quali è possibile desumere l’oggetto della prestazione fatturata, fa venire meno l’inerenza dei costi.
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