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LA PRIMA CASA DEL CONTRIBUENTE TRASFERITO ALL'ESTERO

Nella risposta a interpello n. 28 del 12 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’agevolazione prima casa, la condizione di residenza si considera soddisfatta anche per chi, dopo aver vissuto in Italia per oltre 30 anni, si è trasferito all’estero per lavoro e intende acquistare un immobile nel Comune in cui ha risieduto per più di 20 anni, anche se non corrisponde all’ultimo Comune di residenza in Italia.

Dal 14 giugno 2023, la normativa stabilisce che l’agevolazione spetta ai soggetti emigrati all’estero se:

  • hanno risieduto o lavorato in Italia per almeno cinque anni;

  • l’immobile è situato nel Comune di nascita o in quello di precedente residenza o attività lavorativa prima del trasferimento.

L’interpretazione dell’Agenzia chiarisce che il termine “prima del trasferimento” non si riferisce esclusivamente all’ultima residenza italiana, ma può includere qualsiasi Comune con cui il soggetto abbia avuto un legame duraturo.


FONTE: EUTEKNE



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