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LE INTERCETTAZIONI E IL PROCESSO TRIBUTARIO

Immagine del redattore: Coservice S.r.l.s.Coservice S.r.l.s.

Le intercettazioni telefoniche, disciplinate dagli artt. 266-271 c.p.p., possono essere utilizzate come elementi indiziari nel processo tributario, se riportate o allegate negli atti impositivi notificati.

Il nuovo art. 7 della L. 212/2000 stabilisce che gli atti impositivi devono indicare, a pena di annullabilità, i mezzi di prova su cui si basano. Secondo la giurisprudenza (Cass. 10.12.2019 n. 32185) e l’art. 21-bis del DLgs. 74/2000, le intercettazioni possono essere utilizzate come prova indiziaria, purché trascritte o allegate all’avviso di rettifica.

Un'altra impostazione (circolare Guardia di Finanza n. 1/2018, Cass. 22.5.2023 n. 14077) sostiene che gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza, anche senza il rispetto delle garanzie difensive previste nel procedimento penale, non sono inutilizzabili nel procedimento fiscale, data l’autonomia tra procedimento penale e accertamento tributario.


FONTE: EUTEKNE



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