Il Tribunale di Milano, con sentenza del 10 ottobre 2024, ha affrontato il tema dell'inammissibilità di una procedura di liquidazione controllata priva di beni, anche in prospettiva futura, stabilendo che, “quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è presentata dal debitore persona fisica, la procedura può essere avviata se l'OCC attesta la possibilità di acquisire un attivo da distribuire ai creditori, anche attraverso azioni legali”.
Secondo il Tribunale, il fatto che, nella procedura di liquidazione giudiziale maggiore, l’imprenditore sopra-soglia possa accedere alla liquidazione anche in assenza di beni (con la possibilità di chiudere anticipatamente la procedura in seguito) non giustifica l’applicazione dello stesso principio alla liquidazione controllata del sovraindebitato, nonostante le somiglianze strutturali e funzionali tra le due procedure.

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