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MANTENUTO IL BONUS MOBILI ANCHE PER IL 2025

Immagine del redattore: Coservice S.r.l.s.Coservice S.r.l.s.

La legge di bilancio 2025 ha mantenuto il cd. “Bonus mobili” ovvero la detrazione Irpef pari al 50% sulla spesa effettuata per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio (ex art. 16-bis del TUIR). In sostanza, viene confermata – anche per il 2025 - la percentuale di detrazione del 50% e il tetto di spesa fino a 5.000 euro relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici dopo una ristrutturazione edilizia. Rispetto alla “versione” 2024, non cambia quindi la percentuale di detrazione (50%), il limite di spesa (euro 5.000 per ogni unità abitativa) ne la tipologia di interventi edilizi e/o di mobili (o grandi elettrodomestici) ma – per il “bonus 2025” - è stata eliminata la possibilità di optare per la cessione del credito e dello sconto in fattura.

Si ricorda che la detrazione Irpef del 50% si applica, quindi, all’acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore:

· alla classe A per i forni, 

· alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,

· alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

L’importo massimo di spesa va riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione per cui il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte.

Più nello specifico, la detrazione al 50% deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad €. 5.000,00 anche per l’anno 2025. 

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. 

Per ottenere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici è necessario effettuare i relativi pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.

Sono esclusi i pagamenti effettuati con:

  • assegni bancari

  • contanti

  • o altri mezzi di pagamento.

Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

A tal fine si ricorda che:

  1. è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat); in tale evenienza, il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016);

  2. la detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria;

  3. stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.



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