top of page

NELLA SRL BASTA IL SINDACO UNICO

Il Tribunale di Milano sta nominando un sindaco unico nei casi in cui l’assemblea societaria non provvede alla nomina degli organi di controllo obbligatori, come previsto dall’art. 2477 co. 5 c.c. Tuttavia, il riferimento al sindaco unico risulta generico e poco chiaro, senza specificare eventuali indicazioni statutarie o i compiti attribuiti.

Apparentemente, il sindaco unico sarebbe limitato al controllo di legalità, una scelta che contrasta con l’orientamento prevalente, che prevede anche la presenza di un revisore legale per garantire la revisione contabile. Anche il Comitato Triveneto dei Notai (massima I.D.13) sottolinea la necessità di affiancare al controllo di legalità quello di revisione legale, ritenendo entrambe le funzioni indispensabili nelle ipotesi di controllo obbligatorio.


FONTE: EUTEKNE



Comments


Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.
bottom of page