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POLIZZE INFORTUNI, CLAUSOLE AMBIGUE INTERPRETATE CONTRO L’ASSICURATORE

Con l’ordinanza n. 788 del 14 gennaio, la Corte di cassazione ha ribadito che le polizze infortuni devono essere redatte in modo chiaro, completo e privo di ambiguità. In presenza di clausole equivoche o polisenso, l’interpretazione deve avvenire secondo i criteri degli articoli 1362 e seguenti del Codice civile, applicando in particolare il principio dell’interpretazione contro il predisponente, che nella prassi coincide con l’assicuratore.

Nel caso esaminato, la Corte ha censurato due profili: da un lato, l’erronea limitazione dell’indennizzo alla somma assicurata indicata in contratto, dall’altro la mancata considerazione del carattere ambiguo e scorretto della clausola di calcolo dell’indennizzo. La vicenda riguardava un grave infortunio per caduta da cavallo, con frattura di una vertebra cervicale e lesione midollare sfociata in tetraparesi.

La pronuncia conferma che le imprecisioni contrattuali non possono ricadere sull’assicurato e rafforza l’obbligo per le compagnie di predisporre testi contrattuali trasparenti, soprattutto quando sono in gioco eventi lesivi di particolare gravità.


FONTE: IL SOLE 24 ORE



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