top of page

PRELIMINARE IMMOBILIARE: COSA SUCCEDE SE L'ACQUIRENTE NON RISPETTA GLI IMPEGNI

Con la sentenza n. 8905 del 3 aprile 2025, la Cassazione ha chiarito importanti aspetti legati al contratto preliminare di vendita immobiliare. In particolare, ha stabilito che il promissario acquirente non può chiedere la risoluzione del contratto per “cosa altrui” se ignorava tale circostanza al momento della firma, almeno fino alla scadenza del termine per il contratto definitivo. Inoltre, se l’acquirente non rispetta l’obbligo di stipulare il definitivo, il venditore può risolvere il contratto tramite diffida ad adempiere. In caso di risoluzione imputabile all’acquirente, il venditore ha diritto a un risarcimento per la momentanea incommerciabilità dell’immobile, calcolato sulla differenza tra il prezzo pattuito e il valore reale al momento dell’inadempimento, tenendo conto di eventuali fattori che abbiano influito sul danno.


FONTE: EUTEKNE



Comments


Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.
bottom of page