RECESSO AD NOTUM DI COMODATO IMMOBILIARE AL FIGLIO SENZA TERMINE
- Coservice S.r.l.s.
- 11 feb
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Il Tribunale di Lucca (sentenza n. 88 del 31 gennaio 2025) ha stabilito che un comodato di immobile concesso dai genitori al figlio coniugato, destinato a uso abitativo familiare, si protrae fino al soddisfacimento delle esigenze del nucleo familiare, anche in caso di crisi coniugale, a meno che non sia dimostrata un’esigenza urgente e imprevedibile dei comodanti che giustifichi la richiesta di restituzione anticipata del bene.
Se, invece, il comodato è stato stipulato esclusivamente in favore del figlio senza riferimento alle esigenze familiari, il contratto rientra nella categoria del comodato precario (art. 1810 c.c.), permettendo ai comodanti di recedere ad nutum e richiedere l’immediata restituzione dell’immobile.
FONTE: EUTEKNE

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