top of page

RECESSO AD NOTUM DI COMODATO IMMOBILIARE AL FIGLIO SENZA TERMINE

11 feb 2025
Tempo di lettura: 1 min

Il Tribunale di Lucca (sentenza n. 88 del 31 gennaio 2025) ha stabilito che un comodato di immobile concesso dai genitori al figlio coniugato, destinato a uso abitativo familiare, si protrae fino al soddisfacimento delle esigenze del nucleo familiare, anche in caso di crisi coniugale, a meno che non sia dimostrata un’esigenza urgente e imprevedibile dei comodanti che giustifichi la richiesta di restituzione anticipata del bene.

Se, invece, il comodato è stato stipulato esclusivamente in favore del figlio senza riferimento alle esigenze familiari, il contratto rientra nella categoria del comodato precario (art. 1810 c.c.), permettendo ai comodanti di recedere ad nutum e richiedere l’immediata restituzione dell’immobile.


FONTE: EUTEKNE



Commenti


Non puoi più commentare questo post. Contatta il proprietario del sito per avere più informazioni.
bottom of page