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RECESSO AD NOTUM DI COMODATO IMMOBILIARE AL FIGLIO SENZA TERMINE

Il Tribunale di Lucca (sentenza n. 88 del 31 gennaio 2025) ha stabilito che un comodato di immobile concesso dai genitori al figlio coniugato, destinato a uso abitativo familiare, si protrae fino al soddisfacimento delle esigenze del nucleo familiare, anche in caso di crisi coniugale, a meno che non sia dimostrata un’esigenza urgente e imprevedibile dei comodanti che giustifichi la richiesta di restituzione anticipata del bene.

Se, invece, il comodato è stato stipulato esclusivamente in favore del figlio senza riferimento alle esigenze familiari, il contratto rientra nella categoria del comodato precario (art. 1810 c.c.), permettendo ai comodanti di recedere ad nutum e richiedere l’immediata restituzione dell’immobile.


FONTE: EUTEKNE



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