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REDDITI ESTERI E CREDITO D'IMPOSTA: L'IMPOSTA DEVE ESSERE PAGATA DEFINITIVAMENTE

Per i soggetti IRES che producono redditi all’estero, è obbligatoria la compilazione del quadro CE del modello Redditi SC 2025, o dei quadri NE, NR, NC del modello CNM in caso di consolidato. Il credito d’imposta per le imposte estere, regolato dall’art. 165 del TUIR, è ammesso solo se: il reddito è prodotto all’estero, concorre al reddito complessivo italiano e le imposte sono state pagate in via definitiva e non ripetibile. È importante una corretta contabilizzazione delle ritenute e, se possibile, una regolamentazione contrattuale con il cliente estero. Il quadro CE è articolato in tre sezioni per determinare il credito spettante, gestire le eccedenze e riepilogare i dati. Le eccedenze possono essere riportate a nuovo o utilizzate in retroattivo entro otto anni.


FONTE: IL SOLE 24 ORE



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