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RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI: AMMESSO IL CONSUMATORE CON PASSIVITA' MISTE SE PREVALGONO QUELLE PERSONALI

Con una sentenza del 5 maggio 2025, il Tribunale di Napoli ha ribadito un orientamento giurisprudenziale rilevante in materia di sovraindebitamento, confermando che la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è ammissibile anche in presenza di debiti di natura mista – ossia consumeristica e imprenditoriale – a patto che la componente personale sia prevalente.

I giudici hanno interpretato in senso restrittivo le cause ostative previste dall’art. 69 del Codice della crisi d’impresa, stabilendo che non è sufficiente la semplice esistenza di debiti professionali per escludere l’accesso alla procedura. Piuttosto, il debitore può essere escluso solo in caso di comportamento gravemente negligente nella genesi del sovraindebitamento.

Inoltre, è stata data una lettura moderna del requisito di "meritevolezza", ritenendolo soddisfatto in assenza di dolo, colpa grave o frode. Di conseguenza, il Tribunale ha ammesso alla procedura un soggetto con debiti sia personali che imprenditoriali, rafforzando l’idea che la protezione del consumatore sovraindebitato può estendersi anche a situazioni complesse, purché sia evidente la buona fede e la prevalenza dell’indebitamento personale.


FONTE: IL SOLE 24 ORE



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