ROTTAMAZIONE-QUINQUIES: NUOVA SANATORIA DEI RUOLI CON PAGAMENTI FINO AL 2035
- Coservice S.r.l.s.

- 22 gen
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La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione, la cosiddetta rottamazione-quinquies, che riguarda i debiti consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La misura è mirata soprattutto agli omessi versamenti risultanti da dichiarazioni regolarmente presentate, alle somme emerse dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale, nonché ai contributi INPS dichiarati ma non versati, purché non derivanti da accertamenti. Rientrano inoltre alcune violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali, anche se in questo caso il beneficio si limita allo stralcio di interessi e maggiorazioni.
Restano invece esclusi dalla rottamazione i carichi che nascono da accertamenti esecutivi, avvisi di liquidazione (come quelli per il recupero di agevolazioni “prima casa” o per le successioni), avvisi di recupero di crediti d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.
Il vantaggio principale per il contribuente consiste nello stralcio integrale delle sanzioni amministrative, degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione, ove ancora applicabili. L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito strumenti informativi per verificare in anticipo quali carichi possono essere inclusi nella sanatoria.
Per aderire è necessario presentare una domanda esclusivamente telematica, entro il termine perentorio del 30 aprile 2026. Entro il 30 giugno 2026 l’Agente della Riscossione comunicherà l’esito dell’istanza e l’ammontare delle somme dovute. Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione o con la prima rata entro il 31 luglio 2026.
Dal momento della presentazione della domanda, il contribuente non è più considerato moroso sotto il profilo fiscale e contributivo. Ciò comporta effetti rilevanti: non possono essere avviate nuove azioni esecutive né nuove misure cautelari, quelle in corso vengono sospese, le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare i pagamenti dovuti, il DURC può essere rilasciato e, fino al 31 luglio 2026, sono sospesi gli obblighi di pagamento delle rate di eventuali dilazioni già in essere. Con il versamento della prima rata si estinguono anche le procedure esecutive pendenti, come i pignoramenti presso terzi, salvo che le somme siano già state assegnate.
Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione oppure tramite una dilazione fino a 54 rate bimestrali, distribuite tra il 2026 e il 2035. Le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; dal 2027 le rate seguono un calendario bimestrale fisso. Sulle somme rateizzate maturano interessi al 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026.
La rottamazione decade in caso di mancato pagamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive del piano o dell’ultima rata, senza alcuna tolleranza per i ritardi. In caso di decadenza, il debito originario riemerge integralmente, comprensivo di sanzioni, interessi e oneri di riscossione. Resta incerta la possibilità di riattivare le vecchie dilazioni o di chiederne di nuove dopo la decadenza.
Possono accedere alla rottamazione-quinquies anche i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni (“ter” o “quater”), a condizione che i carichi rientrino tra quelli ammessi dalla nuova disciplina. Al contrario, chi risultava in regola con i pagamenti al 30 settembre 2025 per le precedenti definizioni agevolate non può aderire alla nuova rottamazione e deve proseguire con il piano originario.





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