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TRUST, JERSEY APRE AI POTERI DEL DISPONENTE MA L’ITALIA RESTA RIGOROSA

Con l’ottavo emendamento alla legge sui trust, entrato in vigore il 20 marzo, l’isola di Jersey ha rafforzato un principio chiave: il trust resta valido anche se il disponente mantiene alcuni poteri.

La riforma, intervenendo in particolare sull’articolo 9A, chiarisce che tali poteri non incidono né sulla validità né sull’efficacia dello strumento. Il legislatore ha inoltre esteso questo principio anche alle partecipazioni societarie e al ruolo del disponente nelle società collegate, ampliando ulteriormente la flessibilità operativa del trust.

Di segno opposto è invece l’orientamento italiano. Per l’Agenzia delle Entrate, la presenza di poteri in capo al disponente è spesso interpretata come indice di interposizione, mettendo in dubbio l’autonomia del trust sotto il profilo fiscale.

In particolare, quando non vi è un reale spossessamento dei beni o il trustee risulta condizionato nelle sue decisioni, il trust può essere considerato fiscalmente inesistente, con conseguenze rilevanti in termini di tassazione.

Si evidenzia così un netto divario tra i due sistemi: ciò che a Jersey è pienamente compatibile con un trust valido, in Italia può rappresentare un elemento di criticità, fino a compromettere il riconoscimento fiscale dello strumento.

Una differenza che impone particolare attenzione nelle operazioni transfrontaliere e nella pianificazione patrimoniale internazionale.


FONTE: IL SOLE 24 ORE



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