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IL CONGUAGLIO IN DENARO NELLE FUSIONI SOCIETARIE PUO' SOLO AGGIUSTARE IL CONCAMBIO
L’art. 2501-ter c.c. stabilisce che, nelle fusioni societarie, il conguaglio in denaro non può superare il 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate ai soci nel concambio.

Coservice S.r.l.s.
4 feb 2025Tempo di lettura: 1 min
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