L’art. 2501-ter c.c. stabilisce che, nelle fusioni societarie, il conguaglio in denaro non può superare il 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate ai soci nel concambio.
L'Autore evidenzia che, per ottenere una corretta ripartizione delle partecipazioni, si può ricorrere a compravendite di quote societarie sia prima che dopo la fusione. Tuttavia, nelle operazioni di fusione inversa con acquisizione mediante indebitamento, in cui vi sia un cambio di controllo ma alcuni dei soci originari della società target rimangano nella compagine sociale in posizione di minoranza, l’Amministrazione finanziaria potrebbe valutare l’operazione come abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000.
Nonostante ciò, si ritiene che tali operazioni siano inevitabili e generalmente conformi alle normali logiche di mercato, senza implicare necessariamente intenti elusivi.
FONTE: EUTEKNE

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