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CARTELLE ESATTORIALI, MOTIVAZIONE OBBLIGATORIA SE MANCA L’ATTO PRECEDENTE
Con la sentenza n. 1646/39/2026, la Corte di giustizia tributaria di Roma ha chiarito un principio fondamentale in materia di riscossione: quando la cartella esattoriale non è preceduta da un atto impositivo motivato, deve essere essa stessa adeguatamente motivata. Nel caso esaminato, una società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all’Iva, contestando tra l’altro il difetto di motivazione. La contribuente sosteneva che, in assenza di un precedente atto esplica

Coservice S.r.l.s.
23 marTempo di lettura: 1 min
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