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CARTELLE ESATTORIALI, MOTIVAZIONE OBBLIGATORIA SE MANCA L’ATTO PRECEDENTE

Con la sentenza n. 1646/39/2026, la Corte di giustizia tributaria di Roma ha chiarito un principio fondamentale in materia di riscossione: quando la cartella esattoriale non è preceduta da un atto impositivo motivato, deve essere essa stessa adeguatamente motivata.

Nel caso esaminato, una società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all’Iva, contestando tra l’altro il difetto di motivazione. La contribuente sosteneva che, in assenza di un precedente atto esplicativo, la cartella avrebbe dovuto contenere una motivazione completa e comprensibile.

L’amministrazione finanziaria, nel costituirsi in giudizio, aveva chiamato in causa l’agente della riscossione, ma il collegio ha ritenuto fondata la doglianza della società.

Secondo i giudici, la cartella deve essere congrua, sufficiente e intellegibile, in modo da consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e difendersi efficacemente.

La decisione rafforza quindi il principio di trasparenza e tutela del contribuente: in mancanza di un atto impositivo precedente, l’onere motivazionale ricade integralmente sulla cartella esattoriale.


FONTE: IL SOLE 24 ORE



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