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CARTELLA ESATTORIALE INVALIDA SENZA COPIA DELL’ATTO

La Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 398 dell’8 gennaio, ha chiarito un principio rilevante in tema di notifica delle cartelle esattoriali.

Quando l’ente impositore notifica la cartella tramite raccomandata al domicilio del contribuente, opera in linea generale la presunzione di conoscenza dell’atto ai sensi dell’art. 1335 c.c., sulla base dell’avviso di ricevimento. Tuttavia, affinché tale presunzione sia valida, l’ente deve depositare almeno una copia dell’atto che afferma di aver notificato, identificandolo in modo preciso.

Solo a questa condizione può operare il principio della “vicinanza della prova”, in base al quale spetta al contribuente dimostrare che il plico fosse vuoto o contenesse un documento diverso. In mancanza della copia dell’atto notificato, la cartella non può ritenersi validamente provata e la pretesa impositiva risulta, quindi, destinata a cadere.


FONTE: ITALIAOGGI



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