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CONCORDATO IN CONTINUITÀ: MODIFICHE SOLO STRUMENTALI, NO A RISCRITTURE DEL PIANO

Dopo l’omologazione di un concordato in continuità, le modifiche al piano sono ammesse solo se strettamente necessarie all’attuazione della proposta originaria. L’art. 118-bis consente infatti interventi di “restyling” nella fase esecutiva, ma non autorizza una riscrittura unilaterale dell’accordo con i creditori.

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