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CONTROLLI SULLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: QUANDO SERVE CONSERVARE LA DOCUMENTAZIONE

L’art. 5 del D.Lgs. 175/2014 disciplina i controlli fiscali sulle dichiarazioni dei redditi precompilate e stabilisce differenti obblighi per i contribuenti, a seconda che presentino il modello senza modifiche o con variazioni.

In particolare, se la dichiarazione viene trasmessa senza modifiche, l’Agenzia delle Entrate non effettua controlli formali ex art. 36-ter del DPR 600/73 sugli oneri comunicati da soggetti terzi (come medici, banche, assicurazioni). In questo caso, il contribuente non è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali spese.

Se invece il contribuente modifica i dati precompilati relativi agli oneri, l’Agenzia può attivare controlli formali per verificare la correttezza delle modifiche apportate. In tal caso, il contribuente è obbligato a conservare i documenti giustificativi delle variazioni effettuate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

In ogni caso, l’Agenzia può sempre verificare i requisiti soggettivi e oggettivi che danno diritto alle agevolazioni fiscali, anche indipendentemente dalle modifiche o meno ai dati precompilati.

La norma distingue chiaramente tra:

  • oneri invariati (non soggetti a controllo e senza obbligo di conservazione);

  • oneri variati (soggetti a controllo, con obbligo di documentazione).


FONTE: EUTEKNE



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