Il concordato preventivo in continuità aziendale può essere omologato con il cram down fiscale, anche in presenza di voto contrario dei creditori, sebbene la proposta sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del terzo decreto correttivo del Codice della crisi (DLgs. 136/2024). Tale decreto, entrato in vigore il 28 settembre 2024, ha chiarito definitivamente la questione, risolvendo i contrasti dottrinali e giurisprudenziali precedenti.
Il Tribunale di Napoli (14 novembre 2024) ha stabilito che non si applicano le modifiche introdotte dall’art. 88 del DLgs. 14/2019 alle proposte presentate prima del 28 settembre 2024, poiché l’art. 56 del decreto correttivo ne limita l’applicazione alle proposte successive a tale data.
Nonostante il precedente quadro normativo e il disposto del co. 2-bis dell’art. 88, applicabile alle proposte fino al 27 settembre 2024, la giurisprudenza ha ritenuto che, anche prima del correttivo, il cram down fiscale fosse possibile nel concordato in continuità.
FONTE: IL SOLE 24 ORE

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