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DAL CDA ALL'ASSEMBLEA: TUTTI I PASSAGGI PER LA CORRETTA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

La redazione del bilancio d’esercizio è un compito dell’organo amministrativo, ossia del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione. La bozza del bilancio deve essere esaminata in una riunione specifica del consiglio, convocata con sufficiente anticipo per permettere sia la trasmissione del progetto all’organo di controllo (se previsto), sia il deposito presso la sede sociale affinché i soci possano prenderne visione.

Tempistiche di convocazione del consiglio

I tempi per la convocazione del consiglio di amministrazione variano in base alla presenza o meno dell’organo di controllo (come il collegio sindacale o altri organismi di vigilanza). In particolare:

  • 30 giorni prima dell’assemblea: se il progetto di bilancio deve essere trasmesso agli organi di controllo;

  • 15 giorni prima dell’assemblea: se non è previsto l’organo di controllo.

Se il presidente non convoca il consiglio, un singolo amministratore può procedere alla convocazione. Inoltre, qualora un consigliere non concordi con il contenuto del bilancio, deve far annotare il proprio dissenso nel libro delle adunanze e comunicarlo per iscritto al presidente del collegio sindacale. Ciò lo esonera da responsabilità, come previsto dall’art. 2392, comma 3 del Codice Civile.

Trasmissione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2429, comma 1 del Codice Civile, il bilancio, una volta predisposto, deve essere consegnato al revisore legale dei conti e al collegio sindacale almeno 30 giorni prima dell’assemblea per consentire la redazione delle rispettive relazioni.

Successivamente, i seguenti documenti devono essere depositati presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell’assemblea:

  • il bilancio d’esercizio;

  • la relazione del collegio sindacale;

  • la relazione del revisore;

  • le copie dell’ultimo bilancio delle società controllate;

  • un prospetto riepilogativo dei dati principali delle società collegate.

Il mancato rispetto di quest’obbligo può compromettere la validità del bilancio e portare all’annullamento della delibera assembleare che ne approva l’approvazione (Cass. n. 4734/1998).

Convocazione dell’assemblea dei soci

L’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (di norma, quindi, entro il 30 aprile), salvo che lo statuto preveda un termine più breve.

È possibile estendere questo termine fino a 180 giorni solo in presenza di particolari esigenze (come la redazione del bilancio consolidato o problematiche strutturali), a condizione che siano specificate le motivazioni nel verbale.

Tra le cause più comuni di slittamento dell’approvazione vi sono:

  • assemblea deserta (assenza del quorum);

  • rinvii tecnici, entrambi documentabili con verbale.



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