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DANNO NON PATRIMONIALE DA DISCRIMINAZIONE DA RISARCIRE

La Cassazione (sentenza 11.2.2025 n. 3488) ha stabilito che il danno non patrimoniale causato da un atto discriminatorio può essere risarcito anche solo sulla base di presunzioni, senza necessità di una prova diretta, e deve essere liquidato in via equitativa, vista la natura non patrimoniale del diritto leso.

Il risarcimento ha una funzione dissuasiva, in linea con i principi del diritto comunitario, per garantire che la tutela contro la discriminazione sia effettiva, proporzionale e dissuasiva, assicurando così il rispetto dei diritti riconosciuti dall’ordinamento europeo.


FONTE: EUTEKNE



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