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DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI NELLE SOCIETA' DI PERSONE: REGOLE, LIMITI E RISCHI NASCOSTI

La normativa civilistica che disciplina la distribuzione degli utili nelle società di persone è più snella rispetto a quella per le società di capitali. Ai sensi dell’art. 2261 c.c., il risultato economico della società viene definito nel rendiconto redatto dagli amministratori. Secondo l’art. 2262 c.c., salvo patto contrario (definibile tramite consenso unanime o con clausola nel contratto sociale), ogni socio ha diritto a percepire la propria quota di utili solo dopo l’approvazione del rendiconto.

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