Nella sentenza n. 27792 del 28/10/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che la possibilità di costituire un fondo patrimoniale nel quale far confluire beni vincolati è legata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, intesa esclusivamente con la forma di famiglia c.d. “nucleare”, vale a dire a quella composta dai coniugi, nonché dai loro figli legittimi, naturali e adottivi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente.
Resta, invece, esclusa la possibilità di costituire validamente un fondo patrimoniale a beneficio della famiglia c.d. “parentale”. Pertanto, un soggetto (maggiorenne e già genitore) non può conferire il 50% di un immobile (posseduto in comproprietà con l’ex compagno) nel fondo patrimoniale costituito dai propri genitori.
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