Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 17 gennaio 2025, ha stabilito che il ritardo ingiustificato degli amministratori in regime di "prorogatio" nella convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali giustifica l’intervento sostitutivo del Collegio sindacale ai sensi dell’art. 2406 c.c. La condotta omissiva degli amministratori è stata ritenuta di "inaudita gravità", in quanto ha ostacolato il diritto del socio unico a nominare il nuovo organo amministrativo. Il tribunale ha chiarito che l'intervento del Collegio sindacale per convocare l'assemblea non viola la ripartizione dei poteri tra organi sociali, ma costituisce un atto doveroso per superare l’inerzia del CdA.
FONTE: EUTEKNE

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