Una volta chiuso il bilancio d’esercizio e ottemperati i vincoli di destinazione previsti dalla legge (riserva legale) o dallo statuto (riserva statutaria) o predeterminati dall’assemblea dei soci, l’utile disponibile che eventualmente residua può essere:
a) Distribuito ai soci;
b) Utilizzato per la costituzione o l’incremento di voci del patrimonio netto liberamente scelte dall’assemblea (Es: riserva straordinaria);
c) Portato a nuovo.
Qualora l’assemblea soci opti per la distribuzione dei dividendi, si renderà necessaria la registrazione del relativo verbale assembleare, recandosi all’Agenzia delle Entrate con i seguenti documenti:
1) Due copie del verbale assemblea soci di distribuzione utile, firmate in originale, e con apposto, su ciascuna copia, una marca da bollo da € 16 ogni quattro facciate o 100 righi;
2) Entro 30 giorni dalla data dell’assemblea deliberante la distribuzione dei dividendi, eseguire il versamento dell’imposta di registro in misura fissa di € 200, utilizzando il modello F24 con codice tributo “1550”. In sede di registrazione del verbale, presentare all’Agenzia delle Entrate la ricevuta di pagamento;
3) Registrare la delibera assembleare presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data del verbale di distribuzione utili presentando, oltre a documenti dei due punti precedenti, il modello 69.
In caso di tardiva registrazione del verbale presso l’Agenzia delle Entrate, si applica la sanzione del 120% fino ad un massimo del 240% dell’imposta di registro dovuta (200,00 euro): se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200,00 euro. Comunque è ammessa la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento.
In merito alla tassazione, a partire dal ° gennaio 2023 la distribuzione degli utili, anche se deliberata in precedenza, sarà sempre tassata con ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Altresì si ricorda che sulla base della Risoluzione n. 533/E/2007, non vi è obbligo di registrazione in termine fisso in caso di bilanci finali di liquidazione che non comportino una distribuzione di utili, anche se negli stessi è presente un credito Iva. La ratio della risoluzione in commento è data dal fatto che il credito Iva è una posta contabile priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Infine si segnala come - mentre la scelte della società di non distribuire gli utili non è sindacabile da parte del Fisco – al contrario la scelta del socio di non incassare dividendi deliberati dalla società è stata oggetto di giudizio in suo sfavore con sentenza della Cassazione n. 10030 del 29 aprile 2009. Nel caso di specie, i soci non avevano incassato dal 1994 al 2000 gli utili annualmente deliberati e i compensi all’amministratore/socio per un importo complessivo di lire 3.966.000.000. A parere della Cassazione, questo comportamento può essere assunto, in via presuntiva, alla stregua di un finanziamento a favore della società del quale porre a tassazione gli interessi al tasso legale che in base agli artt. 43 e 95 DPR 917/86 doveva presumersi fossero stati corrisposti dalla società.
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