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LICENZIAMENTO PER MATRIMONIO: TUTELA SOLO PER LE LAVORATRICI

Il licenziamento intimato a una dipendente nel periodo che va dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino a un anno dopo la celebrazione si presume automaticamente nullo, in quanto considerato disposto “per causa di matrimonio”, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 198/2006. Tale presunzione opera anche nell’ambito dei licenziamenti collettivi, come confermato dalla Cassazione (sent. 10286/2024).

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