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NEL CONCORDATO SEMPLIFICATO FALCIDIABILI I CREDITI DELLO STATO

La questione della falcidiabilità del credito erariale privilegiato nel concordato semplificato è stata risolta con l'introduzione del correttivo ter , che ha modificato l' art. 25-sexies co. 1 del DLgs. 14/2019 , facendo riferimento all'art . 84co. 5 .

In precedenza, la giurisprudenza di merito aveva posizioni contrastanti, ma con la nuova normativa si chiarisce che, nel caso di un creditore con privilegio speciale , la parte di credito eccedente il valore di liquidazione del bene può essere ridotta con un'attestazione semplificata. Tuttavia, per i creditori con privilegio generale , la valutazione è più complessa, poiché richiede una stima dell'intero patrimonio del debitore, considerando anche le azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie che potrebbero essere esercitate in fase di liquidazione giudiziale.

Il concordato semplificato non impone il pagamento integrale dei creditori privilegiati , consentendo quindi il taglio parziale dei debiti tributari e previdenziali . Si applica la regola concorsuale generale che consente la falcidia dei crediti privilegiati , ma solo nei limiti della loro incapacità .


FONTE: EUTEKNE



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