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NIENTE TFR DAL FONDO DI GARANZIA SE C'E' CESSIONE DI AZIENDA

Secondo la Cassazione (sentenza n. 1860 del 27 gennaio 2025), per le procedure aperte prima dell’entrata in vigore del DLgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza - CCII), non è riconosciuto il diritto di accesso al Fondo di Garanzia INPS per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità maturate presso il datore di lavoro cedente poi fallito.

La motivazione principale è che la legge prevede la responsabilità solidale del datore di lavoro cessionario, con cui il rapporto di lavoro è continuato, escludendo così l’intervento del Fondo per i debiti del cedente fallito. Inoltre, eventuali accordi tra le parti che escludano tale responsabilità solidale non hanno effetto.

La Cassazione sottolinea che la disciplina del DLgs. 14/2019, applicabile alle procedure aperte dal 15 luglio 2022, non può essere utilizzata per interpretare la normativa previgente, essendo stata concepita con un approccio differente e discontinuità normativa rispetto al passato.


FONTE: EUTEKNE



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