Secondo la Cassazione (sentenza n. 1860 del 27 gennaio 2025), per le procedure aperte prima dell’entrata in vigore del DLgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza - CCII), non è riconosciuto il diritto di accesso al Fondo di Garanzia INPS per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità maturate presso il datore di lavoro cedente poi fallito.
La motivazione principale è che la legge prevede la responsabilità solidale del datore di lavoro cessionario, con cui il rapporto di lavoro è continuato, escludendo così l’intervento del Fondo per i debiti del cedente fallito. Inoltre, eventuali accordi tra le parti che escludano tale responsabilità solidale non hanno effetto.
La Cassazione sottolinea che la disciplina del DLgs. 14/2019, applicabile alle procedure aperte dal 15 luglio 2022, non può essere utilizzata per interpretare la normativa previgente, essendo stata concepita con un approccio differente e discontinuità normativa rispetto al passato.
FONTE: EUTEKNE

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