Con l'ordinanza n. 2967 del 6 febbraio 2025, la Cassazione ha affrontato una complessa questione riguardante un contratto preliminare di cessione di quote societarie e un successivo accordo di scioglimento stipulato senza la partecipazione di tutti i soci venditori.
La Corte ha stabilito che, nel caso in cui il promissario acquirente dichiari di recedere dal contratto con una scrittura privata firmata da solo due dei tre promittenti venditori, la mancata firma del terzo socio non impedisce il recesso del promissario, anche se questo ha efficacia limitata ai soli firmatari. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che tale comportamento può violare il principio di correttezza nei confronti della parte non coinvolta, configurando una condotta in contrasto con il principio del venire contra factum proprium (comportamento incoerente con le proprie azioni precedenti), lesiva per il contraente in buona fede.
FONTE: EUTEKNE

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