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OBBLIGO DI PEC PER I SOLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' NEO COSTITUITE ?

Immagine del redattore: Coservice S.r.l.s.Coservice S.r.l.s.

L'articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), modificando l'articolo 5, comma 1, del DL 179/2012 convertito, estende l'obbligo di comunicare la PEC (domicilio digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera n-ter, del DLgs. 82/2005) anche agli amministratori di società, obbligo già previsto per altre categorie, con l'inclusione anche delle imprese costituite in forma societaria, da iscrivere nel Registro delle Imprese.

Premesso come siamo in attesa di chiarimenti e istruzioni in merito, si segnala che il Registro delle Imprese di Milano, dopo una prima interpretazione del 9 gennaio 2025, che sembrava includere anche le società già esistenti, con riferimento ai rinnovi o alle variazioni degli organi amministrativi (inclusi i liquidatori) a partire dal 1° gennaio 2025, ha poi precisato che, in fase di prima applicazione e in attesa di eventuali chiarimenti da parte ministeriale, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori sarà obbligatoria nelle domande inviate a partire dal 1° gennaio 2025, relative all'iscrizione della nomina degli amministratori e all'atto costitutivo delle società di capitali, nonché all'iscrizione dell'atto costitutivo delle società di persone, senza fare distinzioni tra gli amministratori coinvolti.



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