Nella disciplina civilistica della riscossione dei crediti, sono previste alcune fattispecie per le quali si applica la prescrizione presuntiva.
Esattamente, cosa è la prescrizione presuntiva?
Questa fattispecie si fonda sul rilievo che determinati crediti (ad esempio per soggiorni in albergo, per acquisti al dettaglio, per servizi professionali, ecc.) sono, di regola, pagati subito dopo la prestazione senza che il debitore provveda a farsi rilasciare una quietanza. Pertanto, una volta trascorso un periodo di tempo senza che il creditore reclami il pagamento, si presume che il debito sia stato regolarmente pagato.
Scaduto il termine della prescrizione presuntiva, il credito non è estinto, ma semplicemente si presume che sia stato pagato e, quindi, il creditore non possa più pretendere nulla. Se in realtà il debito non è stato pagato, il creditore conserva il diritto alla riscossione anche dopo che sia maturata la prescrizione presuntiva. L’unico problema è che gli riesce più difficile farlo valere dandone la prova in giudizio poiché, come detto, si presume che questi abbia riscosso il credito. A questo punto, la legge limita i mezzi di prova a disposizione del creditore, stabilendo che egli ha solo una via per dimostrare di non essere stato pagato, cioè la confessione del debitore.
Riepilogando, si possono avere due strade alternative alla risoluzione della vicenda:
1) Se il debitore ammette sotto giuramento che il diritto non sia stato estinto, il creditore vince la causa;
2) Se il debitore sotto giuramento conferma l’estinzione del debito, il creditore perde la sua causa.
La prescrizione presuntiva non si applica nei confronti di tutte le tipologie di crediti, bensì in specifiche categorie – le quali presentano anche termini di prescrizione presuntiva diverse tra di loro – esposte negli artt. 2954, 2955, 2956 c.c..
Tra queste categorie sicuramente le più importanti sono le seguenti:
- Commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non fa commercio;
- Farmacisti per il prezzo dei medicinali;
- Professionisti per il compenso dell’opera prestata;
- Albergatori per il vitto e alloggio che somministrano.
I termini per la prescrizione presuntiva variano da prestazione a prestazione (vanno dai 6 mesi ai 3 anni) e sono esposti nei tre articoli del codice civile sopra esposti.
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